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Dichiarazione di rispondenza

Attestare lo stato degli impianti

Se si deve affittare o vendere un mobile, la dichiarazione di rispondenza è un requisito imprescindibile. Questa dichiarazione è stata introdotta dall’articolo 7 comma del Decreto Ministeriale 37/08 e sostituisce la vecchia Dichiarazione di conformità nel caso in cui non si possa produrre questo documento inerente gli impianti che sono stati realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto sopra citato. Tutti gli impianti realizzati a partire dal 27 marzo 2008 devono, invece, essere attestati dalla Dichiarazione di conformità in modo esclusivo. Per redigere il documento di Dichiarazione di rispondenza, ci si deve necessariamente rivolgere a un professionista del settore, un tecnico quindi, che possa effettuare tutte le valutazioni del caso, stilare una relazione e firmarla.

Il professionista deve  essere iscritto allo specifico Albo professionale e aver esercitato la professione per un periodo di tempo non inferiore ai 5 anni, oppure deve essere un responsabile tecnico di un’impresa abilitata. Lo studio tecnico Marco Bontempi, con sede in provincia di Milano, grazie ai professionisti e tecnici di cui si avvale,può rilasciare Dichiarazioni di rispondenza che certifichino la conformità impianto elettrico. Già moltissimi clienti delle provincie di Bergamo, Brescia, Milano e del Nord Italia hanno certificato il loro impianto con il nostro studio.

Come procediamo

Dopo un’attenta valutazione dell’impianto effettuata da tecnici con esperienza comprovata, lo studio si occuperà della redazione del certificato e di tutta la documentazione da allegare a esso. Se, dopo le verifiche specifiche, l’impianto non dovesse risultare idoneo a ottenere la certificazione, si potranno, su richiesta del committente, compiere tutti i lavori che consentano di metterlo a norma per ottenere il rilascio del documento.

La Dichiarazione di rispondenza è necessaria per gli impianti su cui sono state apportate modifiche dopo il 13/03/2008, se si è richiesto un aumento della potenza rispetto al contratto esistente, se la potenza contrattuale è pari o superiore a 6 Kw e non è stato effettuata nessuna modifica nell’impianto. Ogni modifica all’impianto, che sia a uso domestico o industriale, deve sempre e comunque essere certificato nei casi descritti, in caso contrario non si potrà proseguire con la vendita o la locazione dell’immobile.